whistleblowing

  1. PREMESSA

    La Dir.UE 2019/1937 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n°24/2023 “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. La disposizione di legge incentiva la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni illeciti, all’interno di Enti pubblici e privati, tramite una procedura per la segnalazione delle irregolarità.

    Con il termine “whistleblowing” si intende qualsiasi segnalazione, presentata a tutela dell’integrità della società e fondata su elementi precisi e concordanti di cui i destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni/attività svolte, con il rilievo di condotte illecite o di violazioni inerenti: al Codice Etico, al Modello Organizzativo 231, alle procedure interne e alla disciplina esterna comunque applicabile alla società. Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del soggetto segnalante (whistleblower) o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con superiori gerarchici o colleghi, dove occorre far riferimento alla disciplina e alle procedure giuslavoristi che.

    In linea generale, LAS Mobili S.r.l. esorta i dipendenti e i collaboratori a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo.

  2. SCOPO

    Il presente documento si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni anche in forma anonima.

    I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

    Le segnalazioni devono: essere in buona fede, essere circostanziate, risultare facilmente verificabili, assumere spirito di responsabilità.

  3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

    Il whistleblower deve fornire gli elementi utili per consentire di procedere alle appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione devono contenere i seguenti elementi:

    -generalità del soggetto segnalante;

    -la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

    -le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso;

    -le generalità che consentano di identificare il soggetto segnalato;

    -l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza del fatto;

    -ogni altro dato utile che possa fornire un riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

  4. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

    LAS MOBILI S.r.l. con sede in Via Dell’Industria 81 – 64018 Tortoreto (TE), P.IVA 01963940679, indirizzo mail privacy@las.it,

    Email PEC: lasindustriesrl@legalmail.it mette a disposizione un apposito modello allegato al presente documento.

    La segnalazione va indirizzata al Responsabile Compliance, il quale si avvale anche del supporto degli Organi di Controllo per la gestione delle segnalazioni, e deve avere seguire queste modalità alternative tra loro:

    -invio del modello compilato all’indirizzo dedicato di posta elettronica whistleblowing@las.it. L’oggetto della mail deve essere composto con la sintassi “all’attenzione del Responsabile Compliance – segnalazione ex D.Lgs. 24/2023” (le segnalazioni giunte tramite PEC, sprovviste di scansione del documento di riconoscimento, sono trattate come anonime);

    -a mezzo del servizio postale, in un plico chiuso senza mittente che rechi all’esterno la dicitura “segnalazione riservata” all’indirizzo “via Molino Nuovo n. 9 – 63845 Ponzano di Fermo (FM) – c/a Responsabile Compliance – Francesco Leti”. Per separare i dati identificativi del soggetto segnalante dalla segnalazione è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con la fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Recapitato il plico ed esaminato, la documentazione viene archiviata sotto chiave in apposito fascicolo;

    -in forma orale mediante un incontro diretto riservato fissato entro un termine ragionevole;

    -segnalazione esterna tramite portale ANAC  https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/  (se whistleblower ritiene inefficaci o inidonei i canali di segnalazione interna).

    Se la segnalazione riguarda o il Responsabile Compliance, il whistleblower indirizza l’istanza escludendo il soggetto segnalato.

  5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

    Il ricevente fornisce un primo riscontro al soggetto segnalante entro 30 giorni. L’analisi delle circostanze rappresentate è esperita nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna per accertare i fatti. L’istruttoria viene terminata in qualsiasi momento se viene provata l’infondatezza della segnalazione.

  6. TUTELA E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO SEGNALANTE

    Las Mobili S.r.l. garantisce la riservatezza dell’identità del soggetto segnalante, come previsto dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs 24/2023, il quale dispone che “l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”. L’identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è

    garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al soggetto segnalante.

    Nessuna ritorsione o discriminazione può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede. Las Mobili S.r.l., invero, potrà intraprendere le opportune iniziative di difesa del buon nome avverso il soggetto segnalante nel caso di segnalazioni infondate e false effettuate con dolo, colpa grave, con contenuto diffamatorio o comunque al solo scopo di danneggiare la società.

  7. TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALATO

    La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il soggetto segnalato. Qualora, a seguito di riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l’attività istruttoria, il soggetto segnalato può essere contattato, vedendosi assicurata la possibilità di fornire proprie controdeduzioni.

  8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

    Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, Las Mobili S.r.l. cura l’archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo non superiore a cinque anni dalla chiusura della segnalazione. Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del soggetto segnalante o di altri individui, vengono trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla società.

  9.  AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

  Revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento, nonché in funzione delle operatività e della esperienza maturata.

  ALLEGATO 1: FLUSSO DI PROCESSO

 

 

  ALLEGATO 2: Modulo segnalazione Whistleblowing per atti illeciti o non etici avvenuti all’interno dell’azienda

 Cara dipendente, caro dipendente, cara collaboratrice, caro collaboratore,

 Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un   rapporto di lavoro pubblico o privato” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

 La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che   consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

 Stesso fine ha il DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la

 protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni   normative nazionali.

 I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri   illeciti) di cui sono venuti a conoscenza all’interno della realtà lavorativa debbono utilizzare questo modello. Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la   segnalazione di illecito. In particolare, la norma prevede che: l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante; l’identità   del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a   meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge 7 agosto 1990, n.   241; il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di   discriminazione.

Allegare un documento di identità in corso di validità (salvo il caso di segnalazione anonima) ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della Segnalazione.